Prata di Pordenone
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I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)


Adozione nuovo Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. in vigore dal 1° gennaio 2010.

Gentile contribuente, La informiamo che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.02.2010, è stato adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, e per effetto della sopravvenuta normativa, sono abrogate le disposizioni contenute nel previgente Regolamento I.C.I., dal 1’ gennaio 2010.
In particolare, a decorrere dal 1’ gennaio 2010 sono stati introdotti nuovi valori minimi per le aree edificabili site nel territorio comunale, recepiti per effetto della deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2010, nell’art. 5, comma 5 del nuovo Regolamento I.C.I .
Il testo integrale del nuovo Regolamento I.C.I. contenente la tabella dei valori minimi per le aree edificabili è consultabile nel sito internet e presso l’Ufficio Tributi. 
regolamento_ici.pdf icon
tabella_elenco_vie.pdf icon

Esenzioni I.C.I. per l’abitazione principale e relative pertinenze

Il decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126, entrato in vigore il 01.01.2008, ha sostanzialmente modificato l'applicazione dell'I.C.I. prevedendo all'art. 1 l'esclusione dal pagamento dell'imposta per:
•l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze da parte del soggetto passivo; •gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (padre-figlio e viceversa), previa presentazione dell'apposita autocertificazione (art. 2 del Regolamento I.C.I.);
•l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, a condizione che lo stesso non possieda un'altra unità immobiliare destinata ad abitazione principale nello stesso comune.

Aliquote e detrazioni anno 2010

L'imposta dovrà essere versata per gli immobili sottostanti, applicando le aliquote e le detrazioni I.C.I. approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04.02.2010 (invariate rispetto all’anno 2009):

4,00 per mille
• per l’abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine, box auto, posti macchina coperti e scoperti) appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile) A8 (abitazioni ville) A9 (castelli palazzi di pregio artistico-storico);
per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Presupposto essenziale per l’applicazione dell’agevolazione è la residenza anagrafica dell’anziano o disabile in istituto di ricovero o sanitario (art. 3 del Regolamento I.C.I. in vigore dal 01.01.2010).
• detrazione abitazione principale € 103,29, proporzionata al periodo di possesso.

6,6 per mille
per terreni agricoli;
• per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale;
• per le unità immobiliari adibite ad attività economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.);
• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
• per le aree edificabili.

L’importo minimo per il versamento annuo è di Euro 12,00.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante conto corrente postale n. 88704705
intestato a Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a. – Prov. Di Pordenone entro le seguenti scadenze:
1^ rata - acconto ici anno 2010 : entro il 16.06.2010
2^ rata - saldo ici anno 2010:  entro il 16.12.2010
In alternativa, si può eseguire il versamento dell’imposta annuale entro il 16.06.2010.
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello postale, presso gli sportelli di EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA oppure presso gli istituti di credito convenzionati. Dal 25 maggio 2009 i contribuenti possono avvalersi anche del servizio di cassa GRATUITO messo a disposizione dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, effettuando i versamenti presso le filiali di tale istituto. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento on line, mediante il collegamento al sito internet del Concessionario per la Riscossione (www.equitaliafriuliveneziagiulia.it).

La dichiarazione ICI anno 2009 (conforme al modello ministeriale) deve essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi, oppure spedita mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2009.

Calcolo del valore imponibile dei fabbricati

  • per tutti i fabbricati tranne quelli appartenenti alla categoria C/1 (negozi), A/10 (uffici) e quelli appartenenti al gruppo D (stabilimenti industriali):
    si applica alla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5% un moltiplicatore pari a 100
    (es. rendita catastale € 120,00
    rendita catastale rivalutata = € 120,00 + 5% = € 126,00
    valore imponibile = € 126 x 100 = € 12.600)
  • per i fabbricati di categoria C/1 (negozi):
    si applica alla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5% un moltiplicatore pari a 34
    (es. rendita catastale € 120,00
    rendita catastale rivalutata = € 120,00 + 5% = € 126,00
    valore imponibile = € 126 x 34 = € 4.284)
  • per i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e appartenenti al gruppo D forniti di rendita catastale:
    (es. rendita catastale € 120,00
    rendita catastale rivalutata = € 120,00 + 5% = € 126,00
    valore imponibile = € 126 x 50 = € 6.300)
  • per i fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale:
    il valore imponibile è costituito dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili attualizzato attraverso l’applicazione dei coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze.
Calcolo del valore imponibile delle aree fabbricabili

Il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio.


Calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli

Il valore imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale del terreno rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 75 (es. reddito dominicale € 120,00
reddito dominicale rivalutato = € 120,00 + 25% = € 150,00
valore imponibile = € 150,00 x 75 = € 11.250)


RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di omesso versamento i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. n. 472 del 1997) versando contestualmente:
1. il tributo non corrisposto;
2. la sanzione ridotta;
3. gli interessi calcolati con il saggio legale vigente, solo sul tributo.
SANZIONE RIDOTTA (D.L. n. 185 in vigore dal 29 novembre 2008)
- omesso versamento acconto entro 30 giorni: 2,50% del tributo dovuto;
- omesso versamento acconto entro un anno: 3,00% del tributo dovuto;
- omesso versamento saldo entro 30 giorni: 2,50% del tributo dovuto;
- omesso versamento saldo entro un anno: 3,00% del tributo dovuto.
Sul bollettino utilizzato per il versamento deve essere barrata la casella "ravvedimento"; copia del bollettino deve essere poi consegnata all'ufficio tributi allegata all'apposito modello.

Consultazione on line delle informazioni ipocatastali

Si rende noto che dal 10 maggio 2007 è possibile accedere, attraverso il sito inernet dell'Agenzia del Territorio, direttamente e gratuitamente, alle informazioni catastali relative al classamento e alla rendita degli immobili. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.agenziaterritorio.gov.it.

   
UFFICIO DI COMPETENZA
Ufficio Tributi

Telefono: 0434.425120

Vai all'ufficio >>
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